Termini e condizioni

Condizioni generali di vendita di mobili e beni d’arredamento

Questo contratto e le seguenti condizioni generali di vendita si conformano alle disposizioni in materia di vendita dei beni di consumo, a norma del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nel proseguio identificato come Codice del Consumo.

1) Conclusione del contratto

Il presente contratto si conclude con la sua sottoscrizione da parte del compratore e dell’impresa venditrice. Viene accompagnato, ove necessario, da distinte o disegni opportunamente controfirmati, a migliore definizione dei prodotti acquistati e costituentiparte integrante del presente contratto.

2) Variazioni

Nel contratto devono essere indicati tutti i singoli elementi che compongono il bene e i servizi forniti. Eventuali richieste di variazione da parte dell'acquirente dovranno pervenire al venditore entro 8 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, e il venditore, previa verifica di fattibilità, potrà comunicare all'acquirente entro 8 giorni lavorativi l'accettazione della variazione.

3) Caratteristiche tecniche

L’acquirente dichiara di avere preso visione delle caratteristiche tecnico – funzionali dei beni oggetto della fornitura ai sensi dell’art.6 del Codice del consumo.

4) Conformità al campione

Nel caso di vendita su campione, il bene compravenduto deve essere conforme al campione visionato dal compratore, così come stabilito dall’art.129, 2° comma, lett. b) del Codice del Consumo, tenendo comunque conto del fatto che, per i prodotti naturali (legno, pelle, cuoio, marmi, etc.), sono tollerate lievi differenze o distonie di colore rispetto al campione.

5) Misure

Il venditore ha facoltà di elaborare una piantina in cui siano riportate le misure dei locali di destinazione, da lui rilevate in precedenza, con la specificazione della collocazione degli arredi. Qualora le misure subissero modificazioni per interventi successivi alla loro rilevazione, esse dovranno essere immediatamente comunicate al venditore da parte del consumatore. Il venditore è responsabile nel caso in cui abbia mal rilevato le misure o non abbia verificato le misure sottoposte alla sua approvazione, ovvero abbia mal indicato la collocazione degli arredi. Il compratore è responsabile nel caso in cui abbia dato misure inesatte o non abbia comunicato le variazioni, ovvero le abbia comunicate quando era troppo tardi per intervenire.

6) Montaggio e installazione

Nel servizio di montaggio del bene compravenduto è compreso esclusivamente l’assemblaggio delle sue singole parti; in esso non è, invece, compresa alcuna opera idraulica, elettrica o muraria e, in generale, non sono comprese le opere necessarie a rendere funzionante il bene. In questo caso l’acquirente, prima della consegna del bene, deve consentire al venditore l’accesso preliminare ai locali di destinazione per verificare la fattibilità delle opere necessarie all’assemblaggio. Entro la data di consegna del bene, l’acquirente dovrà comunicare e, se possibile, rimuovere eventuali cause ostative o problemi che dovessero rendere difficoltosa o impossibile l’assemblaggio degli arredi.

7) Prezzo e sue variazioni

Il prezzo della fornitura oggetto del presente contratto comprende il prezzo dei beni e dei servizi specificati nel contratto medesimo. Il prezzo dovrà essere modificato qualora si verifichino variazioni delle aliquote I.V.A., degli importi delle tasse governative e, comunque, imposte sulla vendita intervenute successivamente alla data di stipula del presente atto, che saranno in ogni caso tempestivamente comunicate all’acquirente.

8) Caparra confirmatoria e acconto

Al momento della conclusione del contratto, l’acquirente dovrà versare al venditore una caparra confirmatoria non superiore al 30 % del valore della fornitura. Tale caparra è disciplinata dall’art.1385 c.c. e dalle altre disposizioni di legge attualmente vigenti in materia. Qualora le parti si accordino per il versamento iniziale di una somma superiore, la differenza dovrà essere conteggiata come acconto.

9) Consegna

La data di consegna del bene compravenduto viene concordata tra l’Ufficio consegne del venditore e l’acquirente. #Contestualmente le parti determinano quale di esse debba eseguire la consegna e quale debba sostenere le relative spese. In qualunque momento l’acquirente potrà ottenere informazioni sullo stato di avanzamento di esecuzione del contratto. L’acquirente si impegna a comunicare e, se possibile, rimuovere, eventuali cause ostative o problemi che dovessero rendere difficoltosa o impossibile la consegna del bene, qualora questa debba essere eseguita dal venditore. Qualora l’acquirente richieda al venditore una variazione del termine di consegna, dovrà effettuare la relativa richiesta per iscritto. La nuova data di consegna non modifica i termini di pagamento inizialmente concordati.

10) Penale

In caso di ritardo del venditore, questi deve all’acquirente una penale pari al 3% del valore del bene per ogni mese di ritardo, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Qualora l’acquirente rifiuti ingiustificatamente la consegna del bene, egli deve comunque: a) Effettuare il pagamento secondo le condizioni previste dal contratto, esclusi i costi di trasporto, montaggio e installazione; b) sopportare le spese di immagazzinamento e di assicurazione della merce, qualora il ritardo superi i 30 giorni; c) dopo un ritardo superiore ai 90 giorni, assumere l’onere della custodia presso terzi.

11) Esclusioni di responsabilità

Il venditore ed il compratore non rispondono del ritardo nella consegna, qualora questo sia dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito.

12) Pagamento

Il pagamento del bene avverrà mediante il versamento dell’importo pattuito, detratte le somme già versate a titolo di caparra confirmatoria o acconto, secondo le condizioni di pagamento riportate nel contratto. In caso di consegna ripartita in più soluzioni non prevista nel contratto, l’acquirente dovrà, per ognuna di esse, versare l’importo corrispondente al valore della merce consegnata. Nel caso in cui l’acquirente si serva, ai fini del pagamento, dei servizi di una società finanziaria, il rapporto tra l’acquirente e tale società non è oggetto di disciplina del presente contratto. Ai sensi dell’art. 125 del T.U. bancario, il venditore, tuttavia, dovrà informare il compratore nel caso in cui fra il venditore e la società finanziaria vi sia un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del venditore.

13) Difetti di conformità

All'atto della consegna l'acquirente deve controllare il bene ricevuto e rilasciare una dichiarazione che attesti che egli non ha riscontrato evidenti anomalie. Qualora l'acquirente riscontri difetti di conformità al contratto esistenti al momento della consegna deve darne comunicazione al venditore, entro il termine previsto dalle leggi vigenti. Nel caso di non conformità, il pagamento del prezzo può essere sospeso in misura pari al valore degli elementi non conformi al contratto.

14) Garanzia

Al contratto si applicano gli artt. 128-135 del Codice del Consumo. In caso di prodotti muniti di garanzia rilasciata direttamente dal produttore, il venditore si impegna a fornire all'acquirente i dati del recapito più vicino della rete di assistenza della società produttrice.

15) Tutela dei dati personali

I dati personali forniti dall'acquirente sono utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso. L'interessato, secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei dati personali, può accedere ai propri dati, #chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

16) Risoluzione della controversie

Tutte le controversie relative all’applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del presente contratto, sono demandate al Servizio di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia dove risiede il consumatore. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti potranno liberamente adire l’Autorità giudiziaria ordinaria.